CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI POS

Dal 1° luglio 2020 è entrato in vigore la norma relativa all’art. 22 del D.L. n. 124/2019, che introduce un «Credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni per le transazioni effettuate dai consumatori finali mediante carte di credito, di debito o prepagate o altro strumento di pagamento digitale tracciabile.

Le attività di impresa, arti o professioni che hanno fatturato meno di 400.000 euro hanno quindi diritto a un credito di imposta del 30% sulle commissioni addebitate sui pagamenti effettuati mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri pagamenti tracciabili.

Con provvedimento del 29 aprile 2020 sono state definite le regole con cui i titolari di partita IVA potranno ottenere il rimborso (parziale) sulle commissioni POS. Nello stesso provvedimento viene specificato che è bene conservare i documenti relativi al rimborso per almeno 10 anni, così da poter contestare eventuali controlli fiscali.

Per la determinazione della misura di credito spettante sono considerate tutte le transazioni elettroniche effettuate con carta di credito, debito o prepagata o altro strumento o modalità di pagamento digitale (es. applicazioni su smartphone) dal consumatore finale.

Per beneficiare del Credito di Imposta del 30%, l’Esercente è tenuto a:

  1. richiedere o scaricare il rendiconto mensile prodotto e messo a disposizione dai Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), relativamente alle transazioni effettuate.
  2. consegnare tutta la documentazione al proprio commercialista per avviare la richiesta del credito d’imposta del 30% sui pagamenti digitali.

Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa; deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo; non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è tassato né ai fini di IRES né ai fini IRAP.

Sarà necessario conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche per dieci anni, a partire da quello in cui l’agevolazione è stata fruita.

Per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a contattare lo Studio: infostudio@ragmauroschiavinato.eu

Rag. Mauro Schiavinato © 2020 Riproduzione riservata

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