SANATORIA IRREGOLARITA’ FATTURE ELETTRONICHE CORRISPETTIVI

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della Circolare 20 marzo 2023, n. 6/E, ha confermato la natura formale delle violazioni connesse alla tardiva emissione / invio delle fatture elettroniche e dei corrispettivi che non hanno inciso sulla liquidazione dell’IVA, fornendo altresì un interessante chiarimento in merito alle irregolarità riguardanti la fatturazione (indicazione di un codice “natura” errato).

TARDIVA EMISSIONE FATTURA E TARDIVO INVIO CORRISPETTIVI

La tardiva emissione delle fatture si configura:

  • per le fatture immediate, se sono emesse (inviate a SdI) oltre 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione;
  • per le fatture differite, se sono emesse (inviate a SdI) oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
  • Con riferimento ai corrispettivi giornalieri, la tardività si realizza qualora siano inviati oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Come confermato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 6/E, la violazione ha natura formale qualora:

  • la fattura emessa tardivamente sia stata comunque inclusa nella liquidazione IVA del periodo di riferimento, con relativo versamento dell’imposta;
  • il corrispettivo non inviato / inviato tardivamente sia stato correttamente memorizzato e incluso nella liquidazione IVA del periodo di riferimento.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le violazioni commesse fino al 31.10.2022 possono essere sanate tramite la regolarizzazione delle violazioni formali, con il versamento di euro 200 per ciascun periodo d’imposta da regolarizzare, entro il 31.3.2023 (unica soluzione / prima rata; la seconda rata va versata entro il 31.3.2024).

Per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a contattare lo Studio.

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infostudio@ragmauroschiavinato.eu

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