FATTURE ELETTRONICHE E RISCOSSIONE:
DAL 2026 PIÙ AGEVOLE IL PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO CLIENTI E COMMITTENTI
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una misura che rafforza gli strumenti a disposizione dell’Agente della Riscossione per il recupero dei debiti tributari, consentendo un utilizzo più efficace dei dati delle fatture elettroniche.
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COSA CAMBIA |
L’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare i dati delle fatture elettroniche per individuare più rapidamente i soggetti che devono effettuare pagamenti a favore di contribuenti con debiti iscritti a ruolo.
In particolare, saranno messi a disposizione dell’Agente della Riscossione i dati relativi ai corrispettivi fatturati negli ultimi sei mesi dai contribuenti debitori e dai loro eventuali coobbligati nei confronti dello stesso cliente o committente.
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QUAL È L’OBIETTIVO |
L’obiettivo è agevolare l’avvio delle procedure di pignoramento presso terzi, consentendo all’Agente della Riscossione di individuare con maggiore tempestività i soggetti che devono corrispondere somme al debitore.
Per “terzo pignorabile” si intende, ad esempio, un cliente o committente titolare di partita IVA che abbia ricevuto fatture elettroniche dal contribuente debitore.
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COME AVVERRÀ LO SCAMBIO DEI DATI |
Nella fase iniziale:
- le informazioni saranno trasmesse tramite PEC;
- i file saranno protetti da password;
- la password sarà comunicata attraverso un canale separato;
- l’accesso ai dati sarà consentito esclusivamente a personale autorizzato.
Successivamente sarà attivato un sistema automatizzato di scambio delle informazioni tra Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione.
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EFFETTI PRATICI PER I CONTRIBUENTI |
Grazie all’accesso ai dati delle fatture elettroniche, l’Agente della Riscossione potrà individuare più facilmente i crediti vantati dai contribuenti con debiti fiscali e procedere al recupero delle somme direttamente presso i loro clienti o committenti.
La procedura utilizzata sarà quella semplificata prevista dall’art. 72-bis del DPR 602/1973.
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COME FUNZIONA IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI |
L’Agente della Riscossione può ordinare direttamente al cliente o committente del debitore di versare le somme dovute fino a concorrenza del debito fiscale.
In particolare:
- le somme già esigibili dovranno essere versate entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento;
- le somme non ancora scadute dovranno essere versate alle rispettive scadenze.
Se il terzo non ottempera all’ordine ricevuto, l’Agente della Riscossione potrà procedere giudizialmente nei confronti sia del debitore sia del soggetto obbligato al pagamento.
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CONSIDERAZIONI FINALI |
La nuova disciplina rappresenta un ulteriore rafforzamento degli strumenti di riscossione mediante l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche e rende più agevole per l’Agente della Riscossione individuare i crediti commerciali dei contribuenti con debiti fiscali.
Per imprese e professionisti con posizioni debitorie aperte diventa pertanto ancora più importante monitorare la propria situazione fiscale e valutare tempestivamente le possibili soluzioni di regolarizzazione o definizione del debito.
Lo Studio è disponibile per valutare gli effetti della normativa sulle singole posizioni e fornire ogni opportuna assistenza.
Vi invitiamo a contattare lo Studio: infostudio@ragmauroschiavinato.eu

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