ABBINAMENTO RT-POS:

I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito una serie di chiarimenti in merito all’abbinamento “logico” RT-POS da effettuare tramite la nuova procedura web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

L’abbinamento dovrà essere effettuato:

  • entro 45 giorni dalla disponibilità della già menzionata procedura per i POS già in uso all’1.1.2026 / utilizzati dall’1.1 al 31.1.2026. In via ufficiosa è stato annunciato che la procedura web sarà attiva dal 5.3.2026;
  • entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’attivazione per i POS attivati dall’1.2.2026.

ABBINAMENTO “LOGICO” RT-POS

L’abbinamento in esame consiste nell’associare la matricola del RT all’identificativo univoco del POS tramite la specifica funzione “Gestione collegamenti” disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Il sistema previsto non è quello di un collegamento di tipo fisico (attraverso cavi o simili), bensì di un collegamento di tipo logico che consiste in una comunicazione all’Agenzia delle entrate attraverso un’apposita funzionalità messa a disposizione all’interno del portale web “Fatture e Corrispettivi”.

Al momento dell’emissione del documento commerciale di vendita, l’esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.).

Come già chiarito in premessa, l’obbligo di collegamento ai POS è di tipo “logico” e consiste in una comunicazione che si effettua una tantum (salvo variazioni successive), all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”:

  • gli esercenti che utilizzano il registratore telematico (e quelli che adotteranno una soluzione software) devono registrare il collegamento con i POS attraverso la funzionalità web “Gestione collegamenti”. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento tra la matricola del RT e il dato identificativo univoco dei POS utilizzati per l’incasso elettronico dei corrispettivi memorizzati su quel registratore telematico. Gli esercenti, che si avvalgono di server RT ai quali sono collegati più punti cassa, devono abbinare i POS utilizzati nei punti cassa alle matricole dei soli server RT;
  • gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” devono registrare il collegamento con i POS all’interno della medesima procedura web “Documento Commerciale on line”. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento del dato identificativo univoco dei POS con la procedura web “Documento Commerciale on line”

Come precisato dall’Agenzia:

  • l’identificativo univoco dei POS di tipo fisico consiste nella combinazione della matricola del POS (c.d. “terminal id”), del codice fiscale e della denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento;
  • l’identificativo univoco dei POS di tipo virtuale consiste nel solo codice fiscale e denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

in presenza di 2 contratti di convenzionamento con Acquirer diversi (ad esempio, uno per l’accettazione di pagamenti di tipo “bancomat”, l’altro per quelli con carte di credito) e utilizzo di un unico POS, vanno registrati 2 collegamenti al RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il terminal id e il codice fiscale e denominazione dell’Acquirer.

SANZIONI

Si ricorda che l’errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies, dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

“Per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all’ articolo 2, commi 1 1-bis 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.

Lo studio si rende disponibile per la consulenza e l’assistenza alla definizione della pratica.

Vi invitiamo a contattare lo Studio: infostudio@ragmauroschiavinato.eu

Rag. Mauro Schiavinato © 2026 Riproduzione riservata

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