È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” il c.d. Decreto Sostegni.

Tra le misure a sostegno è previsto un contributo a fondo perduto destinato alle imprese e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30% calcolato sull’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 rispetto all’ ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Rispetto ai precedenti aiuti, messi in campo dal Governo, ci sono delle novità: la prima il superamento dei CODICI ATECO, la seconda le condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto, qui sotto riportate:

  1. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con un ammontare di compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
  2. il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Gli aventi diritto potranno scegliere tra bonifico e credito d’imposta: gli aiuti saranno di minimo 1000 euro per le persone fisiche (2000 per le persone giuridiche) e massimo 150mila euro.

Le modalità di presentazione delle domande arriveranno con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Le domande dovranno essere presentate tramite la piattaforma telematica che sarà predisposta da Sogei per l’Agenzia delle Entrate.

Per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a contattare lo Studio: infostudio@ragmauroschiavinato.eu

  • Rag. Mauro Schiavinato © 2020 – 2021 Riproduzione riservata

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